Preambolo
L’Associazione nazionale per l’educazione ritiene che la professione educativa sia costituita da una forza lavoro educativa che soddisfa le esigenze di tutti gli studenti e che il termine “educatore” includa professionisti del supporto educativo.
L’educatore, credendo nel valore e nella dignità di ogni essere umano, riconosce l’importanza suprema della ricerca della verità, della devozione all’eccellenza e del nutrimento dei principi democratici., Essenziale per questi obiettivi è la tutela della libertà di apprendere e di insegnare e la garanzia di pari opportunità educative per tutti. L’educatore si assume la responsabilità di aderire ai più alti standard etici.
L’educatore riconosce l’entità della responsabilità inerente al processo di insegnamento. Il desiderio del rispetto e della fiducia dei colleghi, degli studenti, dei genitori e dei membri della comunità fornisce l’incentivo a raggiungere e mantenere il più alto grado possibile di condotta etica., Il Codice Etico della Professione educativa indica l’aspirazione di tutti gli educatori e fornisce standard con cui giudicare la condotta.
I rimedi specificati dalla NEA e/o dalle sue affiliate per la violazione di qualsiasi disposizione del presente Codice saranno esclusivi e nessuna di tali disposizioni sarà applicabile in qualsiasi forma diversa da quella specificamente designata dalla NEA o dalle sue affiliate.
PRINCIPIO I
IMPEGNO PER LO STUDENTE
L’educatore si sforza di aiutare ogni studente a realizzare il suo potenziale come membro degno ed efficace della società., L’educatore lavora quindi per stimolare lo spirito di indagine, l’acquisizione di conoscenza e comprensione e la formulazione ponderata di obiettivi degni.
In adempimento dell’obbligo nei confronti dello studente, l’educatore–
1. Non deve irragionevolmente frenare lo studente da un’azione indipendente nel perseguimento dell’apprendimento.
2. Non deve negare irragionevolmente l’accesso dello studente a diversi punti di vista.
3. Non deve deliberatamente sopprimere o distorcere la materia rilevante per il progresso dello studente.
4., Farà ogni ragionevole sforzo per proteggere lo studente da condizioni dannose per l’apprendimento o per la salute e la sicurezza.
5. Non esporre intenzionalmente lo studente a imbarazzo o denigrazione.
6. Non sulla base di razza, colore, religione, sesso, nazionalità, stato civile, credo politico o religioso, familiare, sociale o culturale, o l’orientamento sessuale, ingiustamente–
- Escludere qualsiasi studente dalla partecipazione in qualsiasi programma.
- Negare i benefici di qualsiasi studente
- Concedere alcun vantaggio a qualsiasi studente
7., Non deve utilizzare i rapporti professionali con gli studenti per vantaggio privato.
8. Non divulgare informazioni sugli studenti ottenuti nel corso del servizio professionale a meno che la divulgazione non abbia uno scopo professionale convincente o sia richiesta dalla legge.
PRINCIPIO II
IMPEGNO PER LA PROFESSIONE
La professione educativa è conferita dal pubblico con una fiducia e una responsabilità che richiedono i più alti ideali di servizio professionale.,
Nella convinzione che la qualità dei servizi di istruzione professione influenza direttamente la nazione e i suoi cittadini, l’educatore deve compiere ogni sforzo per elevare gli standard professionali, di promuovere un clima che favorisce l’esercizio del giudizio professionale, per realizzare le condizioni che attirano persone degne di fiducia di carriera nell’insegnamento, e per aiutare a prevenire la pratica della professione da parte di soggetti non qualificati.
In adempimento dell’obbligo alla professione, l’educatore–
1., Non deve in una domanda di una posizione professionale deliberatamente fare una dichiarazione falsa o omettere di rivelare un fatto materiale relativo alla competenza e qualifiche.
2. Non deve travisare le sue qualifiche professionali.
3. Non assiste l’ingresso nella professione di una persona nota per non essere qualificata in relazione al carattere, all’istruzione o ad altri attributi pertinenti.
4. Non deve fare consapevolmente una dichiarazione falsa riguardante le qualifiche di un candidato per una posizione professionale.
5., Non deve assistere un noneducator nella pratica non autorizzata di insegnamento.
6. Non divulgare informazioni sui colleghi ottenuti nel corso del servizio professionale a meno che la divulgazione non abbia uno scopo professionale convincente o sia richiesta dalla legge.
7. Non deve consapevolmente fare dichiarazioni false o malevoli su un collega.
8. Non accetterà alcuna mancia, dono o favore che possa compromettere o sembrare influenzare decisioni o azioni professionali.
Adottato dall’Assemblea rappresentativa NEA del 1975